Informazioni per i cittadini
Non appena raggiunta la piena funzionalità del SIERT al CIT potranno accedere i cittadini per visualizzare e controllare le caratteristiche e lo stato di manutenzione del proprio impianto. Infatti nel CIT i manutentori devono registrare gli impianti da lui controllati ed inserire i Rapporti di Controllo dell’Efficienza Energetica entro 30 giorni dalla data del controllo. Ogni cittadino, infatti, che sia l'occupante dell'abitazione a qualunque titolo, quindi il proprietario nel caso di abitazione privata e l'inquilino in caso di affitto registrandosi al sistema potrà accedere al CIT e avrà la possibilità di:
visualizzare le informazioni contenute nel libretto di impianto
controllare la situazione dei controlli di efficienza energetica e le relative scadenze
visualizzare le informazioni relative alle eventuali ispezioni
Senza login sono invece disponibili le funzioni di:
Ricerca Manutentore che consente di ricercare un manutentore registrati al SIERT o per nominativo o perfezionando la ricerca per Provincia o Comune.
Ricerca verificatore con cui ricercare tutti i verificatori registrati al SIERT in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per l'esecuzione delle verifiche sugli impianti termici.
Verifica Catasto/Bollino che permette, conoscendo il codice catasto il codice fiscale del responsabile di impianto e un numero di bollino di verificare l'esistenza di un codice catasto impianto e/o la correttezza del codice bollino applicato al proprio RCEE.
Saranno anche disponibili le informazioni sugli eventuali attestati di prestazione energetica delle unità immobiliari di proprietà dell’utente loggato. Per eventuali ulteriori approfondimenti sui I controlli "di rendimento energetico", sui Contenuti e periodicità dei controlli di efficienza energetica e sul Contributo dovuto alla Regione in occasione della compilazione del RCEE (bollino) si rimanda alle pagine relative ai controlli sugli impianti termici a cura del competente Settore della Direzione Ambiente ed Energia.
Importi dei contributi connessi ai rapporti di efficienza energetica
a) Impianti con generatore di calore a fiamma
Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 20,00
Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 20,00
Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 60,00
Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 80,00
b) Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore
Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 10,00
Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 12,00
Potenza nominale utile superiore a 100 kw: euro 20,00
c) Impianti alimentati da teleriscaldamento
euro 10,00 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A al dlgs 192/2005.
d) Impianti cogenerativi
Potenza nominale utile fino a 100 kw: euro 15,00
Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 20,00
Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 30,00
Elenco della modulistica inerente il Catasto degli Impianti Termici
1 - Le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o subentro del responsabile di impianto
Secondo l’art. 7 comma 3 del regolamento regionale “Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell’impianto sono comunicate all'autorità competente:
a) a cura del nuovo responsabile, entro dieci giorni lavorativi se tale modifica è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio;
b) a cura del nuovo responsabile, entro trenta giorni lavorativi se tale modifica è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante;
c) a cura del terzo responsabile, entro due giorni lavorativi in caso di sua revoca, rinuncia o decadenza ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del d.p.r. 74/2013”.
Le comunicazioni sulle modifiche di responsabilità hanno quindi caratteristica di obbligatorietà, tempi massimi per l’effettuazione, e sono tutte a carico di privati cittadini o manutentori che devono provvedere ad inviare le stesse all’amministrazione competente ai controlli. Diviene quindi importante mettere a disposizione di cittadini, amministratori di condominio, manutentori una serie di modelli con cui gli stessi possano espletare tali adempimenti comunicando i dati che necessitano alle amministrazioni competenti.
A tal fine sono individuati i seguenti modelli che potranno essere utilizzati dai soggetti per le loro comunicazioni all’autorità competente:
- Modello 1 - comunicazione variazione del responsabile dell’impianto termico - in pdf
- Modello 2 - comunicazione di nomina/cessazione da terzo responsabile - in pdf
- Modello 3 - comunicazione di nomina/cessazione da amministratore di condominio - in pdf
2 - Le modalità per le comunicazioni relative all’impianto
Oltre alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 vi sono più flussi comunicativi fra autorità, manutentori e responsabili di impianto che hanno ad oggetto l’impianto stesso. A titolo esemplificativo:
le comunicazioni con cui l’autorità avverte o comunque cerca di concordare la visita ispettiva;
le richieste da parte dell’autorità a responsabili e manutentori di informazioni, chiarimenti e adeguamenti;
le informative da parte dei responsabili e manutentori sullo stato dell’impianto.
Le comunicazioni di cui al punto 3 hanno la caratteristica, come quelle trattate al paragrafo 1, di essere a carico di privati cittadini, amministratori di condominio e manutentori, che sono tenuti ad effettuarle secondo tempi massimi e con contenuti idonei a fornire all’autorità le necessarie informazioni.
Si ritiene quindi di mettere a disposizione di cittadini e manutentori i seguenti modelli che potranno essere utilizzati dagli stessi soggetti per le loro comunicazioni all’autorità competente:
- Modello 4 - dichiarazione di disattivazione/riattivazione/esonero dell’impianto termico - in pdf
- Modello 5 - comunicazione di adeguamento dell’impianto termico - in pd
Cosa sono le ispezioni e chi sono i Verificatori abilitati
IMPORTANTE:
Chiedi sempre al verificatore di mostrarti il suo tesserino di riconoscimento e ricordati che non potrà richiedere o accettare nessuna somma di denaro!
L'Ispezione è una verifica in loco dello stato dell'impianto e della sua documentazione da parte di un tecnico (ispettore) inviato dalla Agenzia Regionale.
Per chi ha inviato il rapporto di efficienza energetica (RCEE) nei tempi prescritti completo del "Bollino" (il contributo obbligatorio) una eventuale ispezione da parte dell'Agenzia viene effettuata a titolo gratuito.
Invece, per gli impianti per i quali non è pervenuto alla Agenzia l'RCEE completo del Bollino oppure se l'RCEE rileva delle non conformità e non si procede allo loro eliminazione nei tempi dettati, sarà disposta apposita ispezione a pagamento e il responsabile dovrà sostenere il seguente
Onere di ispezione:
a) Impianti con generatore di calore a fiamma
Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 100,00
Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 130,00
Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 190,00
Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 240,00
50,00 euro in più per ogni generatore aggiuntivo
b) Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore
Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 80,00
Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 120,00
Potenza nominale utile superiore a 100 kw: euro 180,00
Gli Ispettori sono tecnici incaricati dalla Agenzia Regionale rispondenti ai requisiti dettati dal DPR 74/2013.
Informazioni per i manutentori
Dall'agosto 2017 è accessibile il sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regionale degli impianti termici (CIT). Possono accedere al catasto - previa apposita registrazione - le imprese di installazione, controllo e manutenzione degli impianti termici tenute ad utilizzare l'applicativo informatico per lo svolgimento delle procedure di propria competenza, ovvero:
generare i codici per la targatura degli impianti
effettuare l'accatastamento dell'impianto, mediante registrazione del Libretto di impianto associato al relativo codice di targatura,e provvedere al successivo eventuale aggiornamento
ricercare e visualizzare gli impianti da loro controllati e i relativi rapporti di controllo.
gestire il proprio portafoglio virtuale
acquisire i bollini
effettuare la registrazione dei Rapporti di controllo di efficienza energetica, associandoli al relativo bollino
Si ricorda che le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (D.M. 37/08), per le tipologie impiantistiche pertinenti. Le tipologie impiantistiche riguardanti gli impianti termici degli edifici sono quelle previsti dalle lettere c) ed e) del suddetto D.M. 37/08. In particolare esse sono:
lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
lettera e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.
Nella maggior parte dei casi, impianti termici alimentati a gas, occorrono entrambe le abilitazioni che la ditta manutentrice dimostra attraverso un documento rilasciato dalla Camera di Commercio.
Nel caso di impianti con macchine frigorifere contenenti gas fluorurati ad effetto serra occorre, inoltre, che l'impresa sia inscritta al "registro nazionale delle persone e delle imprese certificate" di cui all'art. 13 del DPR 43/2012.
In qualità di manutentore il tecnico ha il dovere di:
eseguire la manutenzione ordinaria, straordinaria e il controllo di efficienza energetica secondo le modalità e tempistiche previste dalle norme;
compilare e firmare il rapporto di efficienza energetica al termine del controllo di efficienza energetica ed inviarlo all'Ente/Autorità competente. (l'invio degli RCEE avviene in modalità telematica entro 30 giorni dall'effettuazione del controllo)
compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza, riportando i risultati dell'analisi di combustione;
rilasciare, ove assente, il libretto di uso e manutenzione dell'impianto termico, dichiarando quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto e con quale frequenza vadano effettuate tali operazioni
Per impianti aventi una potenza termica nominale al focolare superiore a 232 kW (rif. art. 287, D.Lgs. 152/06 e smi).è obbligatoria la figura del conduttore dell’impianto termico:
Il conduttore dell’impianto termico è, ai sensi del D.lgs. 192/2005, un tecnico abilitato in possesso di uno specifico patentino, che esegue le operazioni di conduzione, ossia tutte quelle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto.
Il conduttore dell'impianto termico è tenuto a:
applicare le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.
Informativa sul trattamento dei dati personali nuovo regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016
A norma di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati
personali siamo ad informare che:
1. Il Titolare del trattamento dei dati personali del Cliente è la ditta GAService di Castellini srl. con
sede in Sarzana Via 27 gennaio 10 La Spezia. Il Responsabile interno del trattamento è il responsabile “pro tempore” della Direzione Sistemi Informativi di GAService, Sig. Castellini Errico al quale il Cliente potrà rivolgersi, tramite posta elettronica scrivendo all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure tramite posta ordinaria scrivendo all’indirizzo del Titolare, per esercitare i suoi diritti.
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3. I dati personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e riservatezza delle informazioni secondo le previsioni della normativa in materia. I dati stessi non verranno trattati tramite un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, laddove per profilazione si intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati persona volto a analizzare o a prevedere determinati aspetti personali tra cui, a titolo esemplificativo, le preferenze personali, gli interessi o il comportamento relativi a una persona fisica.
4. La comunicazione, da parte del Cliente, dei dati personali è obbligatoria per quanto riguarda le finalità contrattuali di cui al punto 2 lettera a) e la mancata comunicazione dei dati stessi determinerà l’impossibilità, per il Titolare, di perfezionare il presente contratto. La comunicazione dei dati personali è invece facoltativa per le finalità di cui al punto 2 lettera b) e lettera c) e il mancato conferimento determinerà l’impossibilità per il Titolare di trattare i dati del Cliente per tali finalità.
5. I dati personali del Cliente potranno essere comunicati, da parte del Titolare, a soggetti terzi (a titolo esemplificativo, soggetti a cui è affidata l’attività di assistenza tecnica, Catasti Regionali degli impianti termici, ecc.) per l’esecuzione di operazioni di trattamento connesse alle finalità specificate nella presente informativa e che saranno, in tal caso, preventivamente nominati dal Titolare in qualità di Responsabili del trattamento dei dati. Potranno venire a conoscenza dei dati personali del Cliente le persone espressamente autorizzati dal Titolare del trattamento dal Responsabile del trattamento. I dati personali del Cliente non saranno soggetti a trasferimento verso paesi terzi oppure organizzazioni internazionali al di fuori dell’Unione Europea.
6. I dati personali del Cliente verranno conservati:
a) per la durata del rapporto contrattuale per la finalità di cui al punto 2 lettera a);
b) per la durata dell’obbligo legale in capo al produttore, per la finalità di cui al punto 2 lettera b);
c) per la durata di 20 (venti) anni per le finalità di cui al punto 2 lettera c).
7. Relativamente ai dati personali il Cliente potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 qui di seguito riportati.
a) Art. 7 - Diritto di revoca del consenso. Il Cliente ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato per i trattamenti di cui al precedente punto 2 lettera c) senza pregiudicare la liceità del trattamento, basata sul consenso, prestato prima della revoca.
b) Art. 15 - Diritto di accesso. Il Cliente ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai propri dati personali. Su richiesta del Cliente il Titolare del trattamento fornisce al Cliente stesso una copia dei dati personali oggetto del trattamento.
c) Art. 16 - Diritto di rettifica. Il Cliente ha diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e, quindi, l’integrazione dei dati personali incompleti.
d) Art. 17 - Diritto alla cancellazione (cd. “Diritto all’oblio”). Il Cliente ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali per i motivi e nei limiti di quanto disposto dall’art. 17 del Regolamento UE.
e) Art. 18 - Diritto di limitazione di trattamento. Il Cliente ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento una limitazione del trattamento dei propri dati nei casi previsti dall’articolo 18 del Regolamento UE.
f) Art. 19 - Obbligo di notifica in capo al titolare del trattamento. In caso di esercizio del diritto alla rettifica, alla cancellazione e alla limitazione, il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento, salvo che ciò si
riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica al Cliente tali destinatari qualora il Cliente lo richieda.
g) Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati. Il Cliente ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti al titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto o qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
h) Art. 21 - Diritto di opposizione. Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. In tal caso, il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali, salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà del Cliente oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
i) Art. 22 - Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità”.
j) Art. 77 - Diritto di reclamo. Il Cliente, se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
ottobre 2016 |
Collaudo su apparecchio venduti fuori Italia la garanzia convenzionale non deve essere avviata e il cliente (responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico) deve essere prontamente ed opportunamente informato della non conformità. |
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ottobre 2016 |
Qualifica FER manutentori impianti |
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gennaio 2016 |
7129-2015-LA NUOVA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A GAS In data 1° Dicembre 2015 è stato pubblicato sul catalogo UNI un pacchetto di norme comprendenti la quinta edizione della UNI 7129 e la terza edizione della UNI 7128.
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luglio 2014 |
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giugno 2014 |
Proroga al 15 ottobre nuovo libretto climatizzazione e rapporti efficienza energetica |
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marzo 2014 |
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febbraio 2014 |
UNI 10389-1:2009 Chiarimento Circolare FC-AS 28 Il CIG (Comitato Italiano Gas) ed il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) lo scorso dicembre 2013 hanno risposto ad Assotermica in riferimento ad un quesito fatto all’UNI inerente “il presunto obbligo” di allegare al rapporto di prova (previsto dalla UNI 10389-1:2009) le stampe prodotte dagli apparecchi di misura. Secondo quanto comunicato dal CTI-CIG (in qualità di enti federati per conto dell’UNI) vi sono due casi possibili che vengono di seguito riassunti. Operatori incaricati dall’autorità competente (es. Provincia, ente preposto alle verifiche/ispezioni degli impianti). Operatori incaricati dal responsabile per l’esercizio e la manutenzione (es. C.A.T. chiamati dal cliente per il rilascio degli allegati F o G). |
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luglio 2013 |
D.P.R. 16 aprile 2013: “revisione D.P.R. 412” sull’esercizio e manutenzione degli impiantii Per le specifiche accedere direttamente sulle pagine dedicate ai Catasti (ligure Toscano) |
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dicembre 2012 |
Denuncia impianti potenza superiore a 35 kW (D. Lgs. 152/06) |
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agosto 2012 |
Informativa su nuova UNI 11137:2012 |
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luglio 2010 |
Nuovi modelli della Dichiarazione di Conformita' |
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ottobre 2009 |
Revisione della norma UNI 10389. |
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settembre 2008 |
Il Decreto Legislativo 115/2008. |
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marzo 2008 |
Il Decreto Ministeriale 37/2008. |
PROVVEDIMENTO |
ALLEGATO, PARTE: |
2. UNI 10582:1996 – Prodotti di gomma. Guarnizioni di tenuta di gomma vulcanizzata per tubi flessibili di allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico. Requisiti. 3. UNI 11003:2002 – Contatori di gas - Contatori di gas con pressione di misura non maggiore di 0,07 bar - Criteri di verifica. 4. UNI 11071:2003 – Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione e affini - Criteri per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione. 5. UNI 7129:2001 – Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e manutenzione. 6. UNI 11137-1:2004 – Impianti a gas per uso domestico e similare - Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni in esercizio - Parte 1: prescrizioni generali e requisiti per il gas della I e II famiglia. |
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2. UNI 10845:2000 – Impianti a gas uso domestico - Sistemi di evacuazione. 3. UNI 9036:2001 – Gruppi di misura con contatori a pareti deformabili. 4. UNI 10640:1997 – Canne fumarie collettive per apparecchi tipo B a tiraggio naturale. + Errata Corrige Marzo 2004. 5. UNI 10641:1997 – Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione. |
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2. UNI-CIG 7131:1999 – Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione. + Errata Corrige Ottobre 2000. 3. UNI-CIG 7132:1995 – Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari - Termini e definizioni. 4. UNI-CIG 7133:1994 – Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari - Procedure, caratteristiche e prove. 5. UNI-CIG 7133/FA. 1:1998 – Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari - Procedure, caratteristiche e prove - Foglio di aggiornamento n. 1. 6. UNI-CIG 9860:1998 – Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione e collaudo. 7. UNI-CIG 9891:1998 – Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e similare. 8. UNI-CIG 10682 - Edizione ottobre 1997 - Piccole centrali di GPL per reti di distribuzione - Progettazione, costruzione, installazione, collaudo ed esercizio. + Errata Corrige ottobre 2000. |
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Per la sostituzione della tua vecchia caldaia rivolgiti quindi con fiducia al tuo installatore termoidraulico, il professionista su cui puoi contare che saprà guidarti nella scelta della caldaia idonea alle tue esigenze e certificherà il lavoro eseguito a regola d'arte (Dichiarazione di conformità).
E ricorda, sostituire la vecchia caldaia costa molto meno, se usufruisci della detrazione fiscale ai fini IRPEF del 50% o del 65%
Detrazioni 65%
Le Detrazioni Fiscali per l'installazione di una caldaia a condensazione
Il Decreto Legge 22 Giugno 2012 n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” (detto anche Decreto Sviluppo), convertito dalla Legge 7 Agosto n.134, ha prorogato sino al 30 giugno 2013 la possibilità di detrarre dall'imposta il 65% delle spese sostenute dal contribuente relative:
- alla sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione e alla contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Il D.L. 4 giugno 2013 n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale”, ha innalzato la percentuale di detrazione dal 55% al 65% e ha prorogato l’agevolazione
Detrazioni 50%
Il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (Decreto Sviluppo), pubblicato nella G.U. del 26 giugno 2012 n. 147, ha innalzato dal 36 al 50%, ma solo fino al 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF relativa alle spese sostenute per la ristrutturazione degli edifici. La massima spesa ammessa per unità immobiliare è pari a 96.000 € e tra le operazioni contemplate c'è anche la sostituzione di un vecchio generatore di calore con uno nuovo ad alto rendimento. La detrazione avviene in dieci rate annuali di pari importo. Il D.L. 4 giugno 2013 n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE,
Il Conto Energia Termico
(Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012)
OBIETTIVI
INTERVENTI INCENTIVATI
DURATA DEGLI INCENTIVI
REQUISITI MINIMI GENERATORI CONDENSING
CALCOLO INCENTIVO GENERATORI CONDENSING
REQUISITI MINIMI POMPE DI CALORE ELETTRICHE ARIA/ACQUA
CALCOLO INCENTIVO POMPE DI CALORE ELETTRICHE
REQUISITI MINIMI COLLETTORI SOLARI TERMICI
CALCOLO INCENTIVO SOLARE TERMICO
MODALITA’ DI ACCESSO ALL’INCENTIVO
Come previsto dal D.L. 28/2011, art. 28, il D.M. 28 dicembre 2012 (Conto Energia Termico) disciplina gli incentivi relativi alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed agli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.
L’obiettivo è creare un meccanismo incentivante che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi nazionali e, conseguentemente, europei, migliorando, dal punto di vista energetico, anche il patrimonio edilizio della Pubblica Amministrazione.
Il decreto prevede un budget annuo di 900 milioni di euro, 700 dei quali destinati a privati ed imprese e 200 alla Pubblica Amministrazione.
INTERVENTI INCENTIVATI
Pubblica Amministrazione
isolamento termico delle pareti
sostituzione di strutture verticali trasparenti (finestre)
installazione di sistemi di schermatura ed ombreggiamento
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione.
Pubblica Amministrazione e soggetti privati
sostituzione di generatori di calore con pompe di calore elettriche ed a gas, comprese quelle per la sola produzione di acqua calda sanitaria
sostituzione di generatori di calore con termocamini e stufe a biomassa
installazione di collettori solari termici e sistemi di solar cooling.
Sono contemplati pertanto interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche sia degli involucri di edifici pubblici esistenti, che degli impianti di climatizzazione pubblici e privati.
Pubblica Amministrazione
TIPOLOGIA DI INTERVENTO |
DURATA INCENTIVI (ANNI) |
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato |
5 |
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, delimitanti il volume climatizzato |
5 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione |
5 |
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili |
5 |
Pubblica Amministrazione e soggetti privati
TIPOLOGIA DI INTERVENTO |
DURATA INCENTIVI (ANNI) |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW |
2 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 1000 kW |
5 |
Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore |
2 |
Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati |
2 |
Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 1000 metri quadrati |
5 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW |
2 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 1000 kW |
5 |
Nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia ≤ € 600, il GSE lo corrisponderà in un’unica annualità.
REQUISITI MINIMI GENERATORI CONDENSING
Il rendimento termico del nuovo generatore, al 100% del carico, deve rispettare la seguente soglia limite:
η ≥ 93 + 2 log Pn
dove il log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza termica nominale Pn del generatore, espressa in kW.
Per valori di maggiori di 400 kW, si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.
Contestualmente all’installazione di generatori di calore a condensazione, vanno installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione e degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. L’intervento comprende l’adozione, in caso di molteplici unità immobiliari, di un sistema di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata e di conseguente ripartizione delle spese.
CALCOLO INCENTIVO GENERATORI CONDENSING
Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, l’incentivo totale cumulato per l’intera durata è pari a:
Itot = 40% · C · Pn
con
Itot ≤ Imax
dove
Itot : incentivo totale dell’intervento cumulato per l’intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti
Imax : valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale (vedi tabella)
Pn = somma delle potenze termiche del focolare dei generatori di calore installati, da intendersi riferita al potere calorifico inferiore, espressa in kW
C = costo specifico sostenuto (rapporto tra spesa sostenuta in € e potenza termica installata in kW)
Cmax: valore massimo di C (vedi tabella)
Qualora il costo dell’intervento (C) superi il valore di Cmax, il calcolo dell’incentivo (Itot) viene effettuato con Cmax.
TIPOLOGIA APPARECCHIO |
COSTO MASSIMO AMMISSIBILE Cmax [€/kW] |
VALORE MASSIMO INCENTIVABILE Imax [€] |
Generatore condensing con Pn ≤ 35 kW |
160 |
2.300 |
Generatore condensing con Pn > 35 kW |
130 |
26.000 |
REQUISITI MINIMI POMPE DI CALORE ELETTRICHE ARIA/ACQUA
Le pompe di calore elettriche devono avere un coefficiente di prestazione COP almeno pari ai valori riportati nella successiva tabella; la misura del COP deve essere effettuata in un laboratorio accreditato.
Nel caso di pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia), i valori del COP in tabella devono essere ridotti del 5%.
TIPOLOGIA POMPA DI CALORE ELETTRICA |
ARIA ESTERNA [°C] |
ACQUA INTERNA [°C] |
COP |
Aria/acqua (potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW) |
bulbo secco: 7 bulbo umido: 6 |
ingresso: 30 uscita: 35 |
4,1 |
bulbo secco: - 7 (*) |
2,7 (*) |
I valori di COP contrassegnati con * sono validi unicamente per le zone climatiche E o F.
CALCOLO INCENTIVO POMPE DI CALORE ELETTRICHE
L’incentivo annuo si calcola con la seguente formula:
Iatot = Ei · Ci
dove
Iatot : incentivo annuo totale in euro
Ci : coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta, che per gli apparecchi con Pn ≤ 35 kWt corrisponde a 0,055 €/kWht
Ei : energia termica incentivata prodotta in un anno, espressa in kWht e calcolata con la seguente relazione:
Ei = Qu · [1 - 1/COP]
dove
COP : coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi richiesti
Qu : calore totale prodotto dall’impianto, espresso in kWht e calcolato con la seguente relazione:
Qu = Pn · Quf
dove
Pn : potenza termica nominale della pompa di calore installata
Quf : coefficiente di utilizzo della pompa di calore, dipendente dalla zona climatica, come riportato nella tabella seguente:
ZONA CLIMATICA |
Quf |
A |
600 |
B |
850 |
C |
1100 |
D |
1400 |
E |
1700 |
F |
1800 |
REQUISITI MINIMI COLLETTORI SOLARI TERMICI
I requisiti minimi richiesti per l’accesso all’incentivo sono:
attestazione di conformità dei collettori alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato
valori di rendimento termico dei collettori superiori ai valori minimi calcolati secondo le seguenti formule:
ηmin = 0,7 – 7,5 Tm (collettori piani)
ηmin = 0,55 – 2 Tm (collettori sottovuoto)
garanzia di almeno cinque anni per i collettori solari ed i bollitori impiegati
installazione dell'impianto eseguita in conformità ai manuali di installazione
collettori muniti di certificazione Solar Keymark a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del D.L. 28/2011 (30 marzo 2013)
valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) installate su tutti i corpi scaldanti dell’impianto di riscaldamento.
CALCOLO INCENTIVO SOLARE TERMICO
Per l’intervento riguardante le installazioni di collettori solari termici, l’incentivo annuo si calcola con la seguente formula:
Iatot = Ci · SL
dove
Iatot = incentivo annuo totale in euro
SL = superficie solare lorda dell’impianto, espressa in metri quadrati
Ci = coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta (170 €/m2 per impianti fino a 50 m2, 55 €/m2 per impianti da 50 a 1000 m2)
MODALITA’ DI ACCESSO ALL’INCENTIVO
I soggetti privati possono accedere agli incentivi solo attraverso l’accesso diretto. Il soggetto responsabile presenta richiesta al GSE attraverso la compilazione della "scheda-domanda" sul portale GWA del GSE, utilizzando l’applicazione web Portaltermico, entro 60 giorni dalla fine dei lavori.
Attraverso la scheda-domanda il soggetto responsabile fornisce informazioni sulle caratteristiche specifiche dell'intervento per cui è richiesto l'incentivo e sull'immobile su cui è realizzato, predisponendo adeguata documentazione comprovante le dichiarazioni rilasciate. Questa documentazione potrà essere richiesta dal GSE in formato cartaceo o elettronico contestualmente alla presentazione della scheda-domanda o, successivamente, per i previsti controlli.