Catasto Impianti termici regione Toscana SIERT

Informazioni per i cittadini

Non appena raggiunta la piena funzionalità del SIERT al CIT potranno accedere i cittadini per visualizzare e controllare le caratteristiche e lo stato di manutenzione del proprio impianto. Infatti nel CIT i manutentori devono registrare gli impianti da lui controllati ed inserire i Rapporti di Controllo dell’Efficienza Energetica entro 30 giorni dalla data del controllo. Ogni cittadino, infatti, che sia l'occupante dell'abitazione a qualunque titolo, quindi il proprietario nel caso di abitazione privata e l'inquilino in caso di affitto registrandosi al sistema potrà accedere al CIT e avrà la possibilità di:

Senza login sono invece disponibili le funzioni di:

Saranno anche disponibili le informazioni sugli eventuali attestati di prestazione energetica delle unità immobiliari di proprietà dell’utente loggato. Per eventuali ulteriori approfondimenti sui I controlli "di rendimento energetico", sui Contenuti e periodicità dei controlli di efficienza energetica e sul Contributo dovuto alla Regione in occasione della compilazione del RCEE (bollino) si rimanda alle pagine relative ai controlli sugli impianti termici a cura del competente Settore della Direzione Ambiente ed Energia.

Importi dei contributi connessi ai rapporti di efficienza energetica

a) Impianti con generatore di calore a fiamma

Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 20,00
Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 20,00
Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 60,00
Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 80,00

b) Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 10,00
Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw:
euro 12,00
Potenza nominale utile superiore a 100 kw:
euro 20,00

c) Impianti alimentati da teleriscaldamento

euro 10,00 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A al dlgs 192/2005.

d) Impianti cogenerativi

Potenza nominale utile fino a 100 kw: euro 15,00
Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw:
euro 20,00
Potenza nominale utile superiore a 350 kw:
euro 30,00

 

Elenco della modulistica inerente il Catasto degli Impianti Termici

1 - Le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o subentro del responsabile di impianto

Secondo l’art. 7 comma 3 del regolamento regionale “Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell’impianto sono comunicate all'autorità competente:

Le comunicazioni sulle modifiche di responsabilità hanno quindi caratteristica di obbligatorietà, tempi massimi per l’effettuazione, e sono tutte a carico di privati cittadini o manutentori che devono provvedere ad inviare le stesse all’amministrazione competente ai controlli. Diviene quindi importante mettere a disposizione di cittadini, amministratori di condominio, manutentori una serie di modelli con cui gli stessi possano espletare tali adempimenti comunicando i dati che necessitano alle amministrazioni competenti.

A tal fine sono individuati i seguenti modelli che potranno essere utilizzati dai soggetti per le loro comunicazioni all’autorità competente:

-        Modello 1 - comunicazione variazione del responsabile dell’impianto termico - in pdf

-        Modello 2 - comunicazione di nomina/cessazione da terzo responsabile - in pdf

-        Modello 3 - comunicazione di nomina/cessazione da amministratore di condominio - in pdf

 

2 - Le modalità per le comunicazioni relative all’impianto

Oltre alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 vi sono più flussi comunicativi fra autorità, manutentori e responsabili di impianto che hanno ad oggetto l’impianto stesso. A titolo esemplificativo:

  1. le comunicazioni con cui l’autorità avverte o comunque cerca di concordare la visita ispettiva;

  2. le richieste da parte dell’autorità a responsabili e manutentori di informazioni, chiarimenti e adeguamenti;

  3. le informative da parte dei responsabili e manutentori sullo stato dell’impianto.

Le comunicazioni di cui al punto 3 hanno la caratteristica, come quelle trattate al paragrafo 1, di essere a carico di privati cittadini, amministratori di condominio e manutentori, che sono tenuti ad effettuarle secondo tempi massimi e con contenuti idonei a fornire all’autorità le necessarie informazioni.

Si ritiene quindi di mettere a disposizione di cittadini e manutentori i seguenti modelli che potranno essere utilizzati dagli stessi soggetti per le loro comunicazioni all’autorità competente:

-        Modello 4 - dichiarazione di disattivazione/riattivazione/esonero dell’impianto termico - in pdf

-        Modello 5 - comunicazione di adeguamento dell’impianto termico - in pd

 

Cosa sono le ispezioni e chi sono i Verificatori abilitati

IMPORTANTE:

Chiedi sempre al verificatore di mostrarti il suo tesserino di riconoscimento e ricordati che non potrà richiedere o accettare nessuna somma di denaro!

L'Ispezione è una verifica in loco dello stato dell'impianto e della sua documentazione da parte di un tecnico (ispettore) inviato dalla Agenzia Regionale.

Per chi ha inviato il rapporto di efficienza energetica (RCEE) nei tempi prescritti completo del "Bollino" (il contributo obbligatorio) una eventuale ispezione da parte dell'Agenzia viene effettuata a titolo gratuito.

Invece, per gli impianti per i quali non è pervenuto alla Agenzia l'RCEE completo del Bollino oppure se l'RCEE rileva delle non conformità e non si procede allo loro eliminazione nei tempi dettati, sarà disposta apposita ispezione a pagamento e il responsabile dovrà sostenere il seguente

 

Onere di ispezione:

a) Impianti con generatore di calore a fiamma

 

b) Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

Gli Ispettori sono tecnici incaricati dalla Agenzia Regionale rispondenti ai requisiti dettati dal DPR 74/2013.

 

Informazioni per i manutentori

Dall'agosto 2017 è accessibile il sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regionale degli impianti termici (CIT). Possono accedere al catasto - previa apposita registrazione - le imprese di installazione, controllo e manutenzione degli impianti termici tenute ad utilizzare l'applicativo informatico per lo svolgimento delle procedure di propria competenza, ovvero:

Si ricorda che le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (D.M. 37/08), per le tipologie impiantistiche pertinenti. Le tipologie impiantistiche riguardanti gli impianti termici degli edifici sono quelle previsti dalle lettere c) ed e) del suddetto D.M. 37/08. In particolare esse sono:
lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
lettera e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.
Nella maggior parte dei casi, impianti termici alimentati a gas, occorrono entrambe le abilitazioni che la ditta manutentrice dimostra attraverso un documento rilasciato dalla Camera di Commercio.

Nel caso di impianti con macchine frigorifere contenenti gas fluorurati ad effetto serra occorre, inoltre, che l'impresa sia inscritta al "registro nazionale delle persone e delle imprese certificate" di cui all'art. 13 del DPR 43/2012.

In qualità di manutentore il tecnico ha il dovere di:

Per impianti aventi una potenza termica nominale al focolare superiore a 232 kW (rif. art. 287, D.Lgs. 152/06 e smi).è obbligatoria la figura del conduttore dell’impianto termico:

Il conduttore dell’impianto termico è, ai sensi del D.lgs. 192/2005, un tecnico abilitato in possesso di uno specifico patentino, che esegue le operazioni di conduzione, ossia tutte quelle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto.

Il conduttore dell'impianto termico è tenuto a: