Informazioni per i cittadini
Non appena raggiunta la piena funzionalità del SIERT al CIT potranno accedere i cittadini per visualizzare e controllare le caratteristiche e lo stato di manutenzione del proprio impianto. Infatti nel CIT i manutentori devono registrare gli impianti da lui controllati ed inserire i Rapporti di Controllo dell’Efficienza Energetica entro 30 giorni dalla data del controllo. Ogni cittadino, infatti, che sia l'occupante dell'abitazione a qualunque titolo, quindi il proprietario nel caso di abitazione privata e l'inquilino in caso di affitto registrandosi al sistema potrà accedere al CIT e avrà la possibilità di:
visualizzare le informazioni contenute nel libretto di impianto
controllare la situazione dei controlli di efficienza energetica e le relative scadenze
visualizzare le informazioni relative alle eventuali ispezioni
Senza login sono invece disponibili le funzioni di:
Ricerca Manutentore che consente di ricercare un manutentore registrati al SIERT o per nominativo o perfezionando la ricerca per Provincia o Comune.
Ricerca verificatore con cui ricercare tutti i verificatori registrati al SIERT in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per l'esecuzione delle verifiche sugli impianti termici.
Verifica Catasto/Bollino che permette, conoscendo il codice catasto il codice fiscale del responsabile di impianto e un numero di bollino di verificare l'esistenza di un codice catasto impianto e/o la correttezza del codice bollino applicato al proprio RCEE.
Saranno anche disponibili le informazioni sugli eventuali attestati di prestazione energetica delle unità immobiliari di proprietà dell’utente loggato. Per eventuali ulteriori approfondimenti sui I controlli "di rendimento energetico", sui Contenuti e periodicità dei controlli di efficienza energetica e sul Contributo dovuto alla Regione in occasione della compilazione del RCEE (bollino) si rimanda alle pagine relative ai controlli sugli impianti termici a cura del competente Settore della Direzione Ambiente ed Energia.
Importi dei contributi connessi ai rapporti di efficienza energetica
a) Impianti con generatore di calore a fiamma
Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 20,00
Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 20,00
Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 60,00
Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 80,00
b) Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore
Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 10,00
Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 12,00
Potenza nominale utile superiore a 100 kw: euro 20,00
c) Impianti alimentati da teleriscaldamento
euro 10,00 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A al dlgs 192/2005.
d) Impianti cogenerativi
Potenza nominale utile fino a 100 kw: euro 15,00
Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 20,00
Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 30,00
Elenco della modulistica inerente il Catasto degli Impianti Termici
1 - Le modalità per le comunicazioni relative alla cessazione o subentro del responsabile di impianto
Secondo l’art. 7 comma 3 del regolamento regionale “Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell’impianto sono comunicate all'autorità competente:
a) a cura del nuovo responsabile, entro dieci giorni lavorativi se tale modifica è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio;
b) a cura del nuovo responsabile, entro trenta giorni lavorativi se tale modifica è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante;
c) a cura del terzo responsabile, entro due giorni lavorativi in caso di sua revoca, rinuncia o decadenza ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del d.p.r. 74/2013”.
Le comunicazioni sulle modifiche di responsabilità hanno quindi caratteristica di obbligatorietà, tempi massimi per l’effettuazione, e sono tutte a carico di privati cittadini o manutentori che devono provvedere ad inviare le stesse all’amministrazione competente ai controlli. Diviene quindi importante mettere a disposizione di cittadini, amministratori di condominio, manutentori una serie di modelli con cui gli stessi possano espletare tali adempimenti comunicando i dati che necessitano alle amministrazioni competenti.
A tal fine sono individuati i seguenti modelli che potranno essere utilizzati dai soggetti per le loro comunicazioni all’autorità competente:
- Modello 1 - comunicazione variazione del responsabile dell’impianto termico - in pdf
- Modello 2 - comunicazione di nomina/cessazione da terzo responsabile - in pdf
- Modello 3 - comunicazione di nomina/cessazione da amministratore di condominio - in pdf
2 - Le modalità per le comunicazioni relative all’impianto
Oltre alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 vi sono più flussi comunicativi fra autorità, manutentori e responsabili di impianto che hanno ad oggetto l’impianto stesso. A titolo esemplificativo:
le comunicazioni con cui l’autorità avverte o comunque cerca di concordare la visita ispettiva;
le richieste da parte dell’autorità a responsabili e manutentori di informazioni, chiarimenti e adeguamenti;
le informative da parte dei responsabili e manutentori sullo stato dell’impianto.
Le comunicazioni di cui al punto 3 hanno la caratteristica, come quelle trattate al paragrafo 1, di essere a carico di privati cittadini, amministratori di condominio e manutentori, che sono tenuti ad effettuarle secondo tempi massimi e con contenuti idonei a fornire all’autorità le necessarie informazioni.
Si ritiene quindi di mettere a disposizione di cittadini e manutentori i seguenti modelli che potranno essere utilizzati dagli stessi soggetti per le loro comunicazioni all’autorità competente:
- Modello 4 - dichiarazione di disattivazione/riattivazione/esonero dell’impianto termico - in pdf
- Modello 5 - comunicazione di adeguamento dell’impianto termico - in pd
Cosa sono le ispezioni e chi sono i Verificatori abilitati
IMPORTANTE:
Chiedi sempre al verificatore di mostrarti il suo tesserino di riconoscimento e ricordati che non potrà richiedere o accettare nessuna somma di denaro!
L'Ispezione è una verifica in loco dello stato dell'impianto e della sua documentazione da parte di un tecnico (ispettore) inviato dalla Agenzia Regionale.
Per chi ha inviato il rapporto di efficienza energetica (RCEE) nei tempi prescritti completo del "Bollino" (il contributo obbligatorio) una eventuale ispezione da parte dell'Agenzia viene effettuata a titolo gratuito.
Invece, per gli impianti per i quali non è pervenuto alla Agenzia l'RCEE completo del Bollino oppure se l'RCEE rileva delle non conformità e non si procede allo loro eliminazione nei tempi dettati, sarà disposta apposita ispezione a pagamento e il responsabile dovrà sostenere il seguente
Onere di ispezione:
a) Impianti con generatore di calore a fiamma
Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 100,00
Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 130,00
Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 190,00
Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 240,00
50,00 euro in più per ogni generatore aggiuntivo
b) Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore
Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 80,00
Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 120,00
Potenza nominale utile superiore a 100 kw: euro 180,00
Gli Ispettori sono tecnici incaricati dalla Agenzia Regionale rispondenti ai requisiti dettati dal DPR 74/2013.
Informazioni per i manutentori
Dall'agosto 2017 è accessibile il sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regionale degli impianti termici (CIT). Possono accedere al catasto - previa apposita registrazione - le imprese di installazione, controllo e manutenzione degli impianti termici tenute ad utilizzare l'applicativo informatico per lo svolgimento delle procedure di propria competenza, ovvero:
generare i codici per la targatura degli impianti
effettuare l'accatastamento dell'impianto, mediante registrazione del Libretto di impianto associato al relativo codice di targatura,e provvedere al successivo eventuale aggiornamento
ricercare e visualizzare gli impianti da loro controllati e i relativi rapporti di controllo.
gestire il proprio portafoglio virtuale
acquisire i bollini
effettuare la registrazione dei Rapporti di controllo di efficienza energetica, associandoli al relativo bollino
Si ricorda che le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (D.M. 37/08), per le tipologie impiantistiche pertinenti. Le tipologie impiantistiche riguardanti gli impianti termici degli edifici sono quelle previsti dalle lettere c) ed e) del suddetto D.M. 37/08. In particolare esse sono:
lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
lettera e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.
Nella maggior parte dei casi, impianti termici alimentati a gas, occorrono entrambe le abilitazioni che la ditta manutentrice dimostra attraverso un documento rilasciato dalla Camera di Commercio.
Nel caso di impianti con macchine frigorifere contenenti gas fluorurati ad effetto serra occorre, inoltre, che l'impresa sia inscritta al "registro nazionale delle persone e delle imprese certificate" di cui all'art. 13 del DPR 43/2012.
In qualità di manutentore il tecnico ha il dovere di:
eseguire la manutenzione ordinaria, straordinaria e il controllo di efficienza energetica secondo le modalità e tempistiche previste dalle norme;
compilare e firmare il rapporto di efficienza energetica al termine del controllo di efficienza energetica ed inviarlo all'Ente/Autorità competente. (l'invio degli RCEE avviene in modalità telematica entro 30 giorni dall'effettuazione del controllo)
compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza, riportando i risultati dell'analisi di combustione;
rilasciare, ove assente, il libretto di uso e manutenzione dell'impianto termico, dichiarando quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto e con quale frequenza vadano effettuate tali operazioni
Per impianti aventi una potenza termica nominale al focolare superiore a 232 kW (rif. art. 287, D.Lgs. 152/06 e smi).è obbligatoria la figura del conduttore dell’impianto termico:
Il conduttore dell’impianto termico è, ai sensi del D.lgs. 192/2005, un tecnico abilitato in possesso di uno specifico patentino, che esegue le operazioni di conduzione, ossia tutte quelle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto.
Il conduttore dell'impianto termico è tenuto a:
applicare le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.